Vuoi saperne di più sui rimborsi previsti per la fatturazione a 28 giorni?

Ecco un utile mini vademecum per rispondere alle domande dei consumatori. Dieci risposte per chiarire qualche dubbio sicuramente nato in questa lunga vicenda che ancora non è terminata.

1) Per quali servizi sono previsti i rimborsi e per quale periodo? I rimborsi riguardano i contratti di telefonia fissa ed offerte convergenti (TV+ telefono) e il periodo va dal 23 giugno 2017 fino ad inizio aprile 2018.

2) Chi ha diritto al rimborso e con quali compagnie? Ogni utente che nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018 abbia ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

3) Perché si ha diritto ad un rimborso? La fatturazione a 28 giorni per i servizi di telefonia fissa era illegittima in quanto contraria alla deliberazione Agcom 121/17/CONS.

4) Chi ha riconosciuto il diritto al rimborso? L’Agcom con le deliberazioni n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS. In particolare, con la deliberazione n. 269/18/CONS. L'Autorità ha imposto alle compagnie telefoniche di posticipare le fatture per un numero di giorni pari a quelli erosi dalla fatturazione a 28 giorni di seguito meglio precisati:

Luglio 2017 - 3

Agosto 2017 - 3

Settembre 2017 - 2

Ottobre 2017 - 3

Novembre 2017 - 2

Dicembre 2017 - 3

Gennaio 2018 - 3

Febbraio 2018 -

Marzo 2018 - 3

Totale 22 giorni

Il cliente che abbia ricevuto fatture per i servizi telefonici a 28 giorni per tutto il periodo ha quindi diritto secondo le delibere Agcom ad ottenere la posticipazione delle proprie fatture di 22 giorni. Quindi, ad esempio, la fattura di dicembre dovrebbe essere emessa ed esporre il costo dei soli servizi per periodo compreso tra il 22 dicembre e il 31 dicembre.

5) Entro quando dovrà essere disposto il rimborso? Entro il 31 dicembre 2018.

6) Quali diritti hanno coloro che non siano più clienti delle compagnie? Secondo quanto previsto dalle diffide dell’Agcom n. 497-498-499 e 500/17/CONS, gli operatori TIM, WINDTRE, FASTWEB e VODAFONE, dovevano stornare dalla prima fattura nuovamente emessa con cadenza mensile gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non erano stati fruiti dagli utenti. Successivamente, con le delibere 112-113-114- e 115/19/CONS, l’Agcom ha revocato tale obbligo di storno espressamente solo per gli utenti che risultavano essere stati clienti dell’operator e alla data di ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese. Quindi, a favore di quanti - durante il periodo compreso fra il 23 giungo 2017 e l’aprile 2018 - abbiano receduto o dato disdetta al proprio contratto, dovrebbe scattare l’obbligo di indennizzo, non mediante l’applicazione del sistema di posticipazione delle fatture per un tempo pari ai giorni erosi, bensì con storno diretto in fattura dei corrispettivi pagati per i giorni di servizio non fruiti. Prima di poter fornire indicazioni sicure su tempistiche e modalità per ottenere tali storni, è tuttavia necessario e prudente leggere le motivazioni delle sentenze con le quali il Tar Lazio ha respinto i ricorsi delle compagnie telefoniche anche con riferimento alle citate delibere Agcom e attendere anche ’esito del giudizio di impugnazione di queste sentenze al Consiglio di Stato.

7) Le decisioni Agcom sono definitive? No. Le compagnie le hanno impugnate avanti il Tar che le ha confermate e hanno proposto appello chiedendo la loro sospensione cautelare rilevando in particolare:

a) l’illegittimità del divieto di fatturazione per periodi inferiori al mese;

b) il difetto di potere dell’Agcom nel disporre misure risarcitorie collettive.

8) Cosa potrà succedere in caso di sospensione della sentenza del Tar? Le compagnie potranno non ottemperare entro il 31 dicembre 2018 secondo quanto previsto nella delibera n. 269/18/CONS.

9) Cosa potrà succedere in caso di annullamento delle decisioni Agcom da parte del Consiglio di Stato? Bisogna distinguere: - se la delibera viene annullata per difetto di potere dell’Autorità restano salve le azioni individuali o collettive (class action);- se la delibera dovesse essere annullata per l’illegittimità del divieto di fatturazione a 28 giorni le eventuali azioni individuali o collettive sarebbero difficilmente accoglibili.

10) Cosa potrà succedere in caso di conferma/ mancata sospensione delle delibere? Le compagnie dovranno adempiere e posticipare le fatture secondo il principio dei giorni erosi.

Ufficio Stampa MC - 5 dicembre 2018