Le severe restrizioni imposte dalla gestione della pandemia da COVID-19 hanno messo a dura prova anche il comparto palestre, piscine e centri sportivi e benessere, costretti per lungo tempo a tenere chiusi i battenti.

In alcuni casi - complici anche i ritardi nell’erogazione dei ristori - non hanno retto l’impatto e hanno cessato definitivamente l’attività, con gravi ripercussioni negative anche sui loro clienti e abbonati. La recente introduzione del green pass, infine, ha posto ulteriori ostacoli ad una piena ripresa delle attività poiché coloro che alle date di riapertura avevano ricominciato a frequentare le strutture vengono ora distinti tra chi è autorizzato ad accedere e chi non lo è.

Fin da inizio pandemia, molteplici sono state le questioni sulle quali si è sviluppato un ampio dibattito in relazione all’individuazione di strumenti di tutela per il consumatore che avesse sottoscritto un abbonamento in tempo antecedente all’introduzione delle restrizioni e che, con il sopraggiungere della pandemia, ha visto scadere l’abbonamento senza riuscire ad ottenere (in tutto o in parte) la prestazione a cui aveva diritto: legittimazione ad ottenere il rimborso per i mesi non goduti (e a quali condizioni), obbligo di accettare in alternativa un voucher, diritto di optare per la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui, per ragioni di tutela della propria salute o per altri motivi, non fosse più interessato alla fruizione dei servizi.

Sono numerose le persone che avevano sottoscritto abbonamenti con palestre, piscine o centri sportivi e benessere in forza dei quali, a fronte del versamento di una quota relativa ad un periodo di tempo più o meno lungo avevano conseguito il diritto ad un numero prestabilito di ingressi presso le strutture o anche ad accedervi illimitatamente durante quel determinato arco temporale.

La disciplina del Codice Civile

In assenza di una legislazione emergenziale ad hoc sui rimborsi o sui voucher per le chiusure, la disciplina normativa di riferimento è stata inizialmente quella dettata dagli artt. 1463 c.c. e 1464 c.c. in materia di impossibilità sopravvenuta (rispettivamente totale e parziale) dell’esecuzione del contratto.

In ottemperanza a tali disposizioni, se una delle parti viene, per qualunque ragione, liberata dall’obbligo di eseguire la sua prestazione per sopravvenuta impossibilità, non potrà chiedere la controprestazione alla controparte e sarà tenuta a restituire quella che nel frattempo abbia ricevuto; nella fattispecie, gli esercenti da un canto non sono autorizzati a pretendere il pagamento dell’abbonamento per tutto il periodo di chiusura delle strutture, dall’altro sono tenuti a restituire quanto già percepito a titolo di abbonamento per il medesimo periodo.

La disciplina del cd. “Decreto Sostegni”

Più recentemente Governo e Parlamento sono intervenuti per disciplinare la materia con l’emanazione del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (conosciuto come “Decreto Sostegni”) convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69.

Tale provvedimento, all’art. 36 ter (Misure per le attività sportive), nel ribadire il principio per cui «La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile», dispone che «I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale».

Il Decreto non specifica se per il rilascio del voucher sia necessario il consenso dell’utente. I gestori di piscine, palestre ecc. godono pertanto di ampia discrezionalità in merito alla scelta tra l’erogazione di un rimborso in denaro o di un voucher di pari importo per il periodo in cui gli utenti non hanno potuto usufruire dei relativi abbonamenti: il voucher potrà essere utilizzato entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza sanitaria, fissato - ad oggi - al 31 dicembre 2021.

Di contro, è da ritenersi che l’esercente abbia erogato la prestazione regolarmente nell’ipotesi in cui, in alternativa al rimborso, il cliente abbia optato per la fruizione dei corsi in modalità “da remoto”; in tale evenienza, nulla è a questi dovuto in termini di rimborso, in nessuna forma.

Come tutelarsi nel caso in cui si abbia diritto ad un rimborso?

Nell’ipotesi in cui si ritenga di non essere stati adeguatamente ristorati per i servizi non goduti durante il periodo di chiusura causa pandemia occorre formulare istanza di rimborso all’esercente. In alternativa, è ragionevole ipotizzare che si possa invocare la risoluzione del contratto legittimandola con ragioni di tutela della propria salute, nonché con le mutate condizioni di fruizione del servizio: appare infatti sostanziale la difformità tra i servizi usufruibili ante pandemia e quelli usufruibili a seguito delle restrizioni introdotte dai Protocolli e dalle Linee guida nel frattempo emanati (es. permanenza massima in struttura di 90 minuti, necessità di prenotazione dei corsi di fitness, chiusura di servizi accessori, ecc.).

Qualora la richiesta di rimborso e/o risoluzione contrattuale non dovesse sortire esito positivo, potrebbe essere opportuno chiedere supporto e assistenza ad un’associazione di tutela dei consumatori; da valutare solo quale extrema ratio, viceversa, il contenzioso in sede giudiziale in considerazione delle criticità del periodo, dell’arretrato che già intasa le cancellerie degli uffici giudiziari e del ridotto valore della controversia.

In ultima analisi, è consigliabile tentare di negoziare con l’esercente soluzioni che contemperino le esigenze di ambedue le parti, valutando la possibilità di individuare alternative quali ad. es. un voucher non vincolato a limiti temporali oppure cedibile a terzi anche non familiari (in alternativa al rimborso), la riduzione del prezzo dell’abbonamento per i mesi di riapertura e/o la possibilità di usufruire di corsi on line (in alternativa al recesso).

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