A partire dal 1° gennaio 2019, famiglie e piccole imprese anche per il settore gas saranno “protette" dal rischio di dover pagare "maxibollette", dovute:

- a ritardi dei venditori (ad esempio, per un blocco di fatturazione);

- a conguagli causati da rettifiche della misura precedentemente fornita dal distributore e utilizzata per fatturare;

- a mancate letture del contatore da parte dei distributori, dove questa mancanza non sia dovuta al cliente finale.

Attuando quanto previsto dalla legge 205/2017, il cliente potrà avvalersi della prescrizione (passata da 5 a 2 anni) e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati e, novità importante, il venditore avrà l’obbligo di informare il cliente della possibilità di avvalersi della prescrizione contestualmente all'emissione della fattura.

La legge individua il decorso del termine per la prescrizione dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dall’Arera nella sua regolazione, cioè da quando il distributore o il venditore dispongono del dato di lettura.Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura), il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore o qualora l'Antitrust abbia aperto un procedimento nei confronti del venditore, e avrà diritto di ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento dell'Antitrust si concluda con l'accertamento di una violazione.

Questa normativa (già prevista per le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo e ancora in fase di attuazione per il settore idrico) è stata una vittoria per i consumatori e in particolare per Movimento Consumatori che ha più volte segnalato nelle sedi competenti la necessità di un intervento che avesse come conseguenza di riequilibrare l’asimmetria presente nel rapporto tra consumatore e venditore (che ha infatti una doppia veste di interfaccia della filiera energetica e di controparte contrattuale).

16/11/2018 - Ufficio Stampa Movimento Consumatori