La legge n. 69 del 21/05/2021 (in vigore dal 22 maggio 2021) ha introdotto importanti novità sui termini di utilizzo dei voucher emessi a titolo di rimborso per viaggi, pacchetti turistici, soggiorni ed eventi cancellati a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Principale modifica riguarda la durata dei voucher, estesa da 18 a 24 mesi per quelli relativi a servizi di trasporto, pacchetti turistici e soggiorni e da 18 a 36 mesi per spettacoli, eventi sportivi, musei e altri luoghi di cultura. Per richiedere rimborso in contanti di un voucher non utilizzato sarà necessario aspettare la nuova scadenza (24 o 36 mesi dall’emissione), fanno eccezione i voucher emessi per i servizi di trasporto, per i quali è possibile chiedere il rimborso già 12 mesi dopo l’emissione.

La norma prevede inoltre che se il servizio di trasporto, il soggiorno o il pacchetto turistico sono stati acquistati tramite agenzia di viaggio, il voucher può essere ceduto all’agenzia stessa se vi è consenso delle parti, tuttavia non è ancora chiaro in che termini e a quali condizioni tale cessione possa essere effettuata.

Per quanto riguarda gli eventi è previsto che la durata dei voucher relativi a spettacoli dal vivo già emessi al 22 maggio sia estesa a 36 mesi solo se l’evento è rinviato a data certa e in ogni caso entro il 31 dicembre 2023.

Ufficio Stampa ACP - 24 maggio 2021

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