(G.U. Serie Generale
, n. 148
del 23 giugno 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis);
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le
misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che: «Fatto salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio
2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;
Visto, altresi', l'art. 7 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, recante
«Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 giugno 2021, n. 136;
Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19);
Visto il verbale n. 30 del 21 giugno 2021 nel quale il Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in senso
favorevole dello scenario epidemiologico (...)» ha ritenuto che
«l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie puo'
essere reso non piu' obbligatorio nelle c.d. zone bianche,
permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati
da piu' elevati profili di rischio»;
Considerato che, nel predetto verbale, il Comitato
tecnico-scientifico ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere
l'obbligo di portare sempre con se' i dispositivi di protezione delle
vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da
rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi;
(...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione
individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere
garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino
assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o
fiere); (...) di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di
protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso
(aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei
dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali
traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine,
prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree
in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata
funzionalita' del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di
organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci
citostatici, etc.), cosi' come anche in locali all'aperto delle
strutture sanitarie. (...) Alle condizioni sin qui esposte (...) il
CTS ritiene che l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione
individuale all'aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 18 maggio 2021,
n. 65, misure concernenti i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nella «zona bianca»;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra
l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre
con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire
dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi
all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere
garantito il distanziamento interpersonale o si configurino
assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle
strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti con conosciuta
connotazione di alterata funzionalita' del sistema immunitario.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis);
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le
misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che: «Fatto salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio
2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;
Visto, altresi', l'art. 7 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, recante
«Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 giugno 2021, n. 136;
Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19);
Visto il verbale n. 30 del 21 giugno 2021 nel quale il Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in senso
favorevole dello scenario epidemiologico (...)» ha ritenuto che
«l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie puo'
essere reso non piu' obbligatorio nelle c.d. zone bianche,
permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati
da piu' elevati profili di rischio»;
Considerato che, nel predetto verbale, il Comitato
tecnico-scientifico ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere
l'obbligo di portare sempre con se' i dispositivi di protezione delle
vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da
rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi;
(...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione
individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere
garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino
assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o
fiere); (...) di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di
protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso
(aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei
dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali
traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine,
prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree
in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata
funzionalita' del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di
organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci
citostatici, etc.), cosi' come anche in locali all'aperto delle
strutture sanitarie. (...) Alle condizioni sin qui esposte (...) il
CTS ritiene che l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione
individuale all'aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 18 maggio 2021,
n. 65, misure concernenti i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nella «zona bianca»;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra
l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre
con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire
dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi
all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere
garantito il distanziamento interpersonale o si configurino
assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle
strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti con conosciuta
connotazione di alterata funzionalita' del sistema immunitario.