Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


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Legge Regionale 10 aprile 2000, n. 40

Norme per la tutela del consumatore e dell'utente

Bollettino Ufficiale n. 27 del 15 aprile 2000

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. 1. La Regione Basilicata riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale
dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e di servizi
di godimento individuale e collettivo.

2. 2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione
nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate
e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e degli articoli 7 e
77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, persegue, anche attraverso l'adeguata
consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
a) efficace protezione contro i rischi per
la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
b) vigilanza e protezione degli interessi
economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
c) promozione ed attuazione di una politica
di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente,
al fine di consentirgli autonomi e consapevoli scelte e valutazioni nei
rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi;
d) promozione di una politica di collaborazione
fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni
per una migliore erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed
efficienza;
e) promozione e sviluppo dell'associazionismo
libero, volontario e democratico fra consumatori-utenti.

3. 3. La definizione di "consumatori e utenti" e di "associazioni
dei consumatori e degli utenti" è stabilita dall'art. 2
della legge n. 281/98.

Art. 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. 1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.
1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito
denominato "Comitato".

2. 2. Scopo del Comitato è realizzare un rapporto diretto fra cittadini
ed amministrazioni, al fine di favorire l'attuazione della politica
regionale in tema di difesa del consumatore e dell'utente.

3. 3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale ed è composto:
a) dall'Assessore regionale al Commercio
che lo presiede;
b) da un rappresentante di ciascuna delle
associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art.
5, designato dalle stesse associazioni;
c) da un rappresentante di ciascuna delle
facoltà di Agraria e di
Scienza dell'alimentazione dell'Università degli Studi
della Basilicata designato dalle medesime facoltà;
d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Basilicata;
e) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia
(ANCI).

4. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio
Commercio, designato dal Presidente del Comitato.

5. 5. Le designazioni, previa richiesta, devono pervenire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Funzionamento del Comitato

1. 1. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura regionale
e rimane in carica fino alla sua ricostituzione. I suoi componenti possono
essere riconfermati.

2. 2. Il Comitato, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti,
elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il Vice Presidente fra i rappresentanti
delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.

3. 3. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

4. 4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno
con cadenza semestrale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
o ne riceva la richiesta da almeno un quarto dei componenti. Le sedute sono,
di regola, pubbliche e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei
componenti.

5. 5. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di
parità prevale il voto del Presidente.

6. 6. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni rappresentanti
delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni regionali
delle cooperative dei consumatori, delle categorie economiche e sociali interessate,
delle pubbliche amministrazioni competenti nonché esperti delle materie
trattate.

7. 7. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per l'analisi
dei problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.

8. 8. Ai membri del Comitato, esterni all'amministrazione regionale, è corrisposto
un gettone di presenza di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione
alle sedute, comprese quelle dell'Ufficio di Presidenza, e l'eventuale
trattamento economico di missione previsto dalle leggi regionali per i dipendenti
della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata. Ai
fini di tale trattamento si ha riguardo alla sede abituale di lavoro.

Art. 4

Funzioni del Comitato

1. 1. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) studiare i problemi della tutela dei consumatori
e degli utenti e proporre alla Giunta regionale ulteriori indagini, studi
e ricerche finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge
da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di centri ed istituti
specializzati nonché delle organizzazioni di volontariato con i quali
la Regione stipula apposite convenzioni;
b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di
carattere generale atti a chiarire anche attraverso prove comparative, la
composizione dei prodotti, i loro standards qualitativi, il controllo della
corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
c) esaminare l'andamento generale dei
prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formulare proposte alla
Giunta regionale di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori
e degli utenti;
d) formulare proposte idonee a garantire
la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti ed avanzare segnalazioni
alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e ad eventuali altri enti competenti
in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti
alimentari le di controllo dell'inquinamento;
e) proporre alla Giunta regionale la predisposizione
e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti
e studenti d'intesa
con le competenti autorità scolastiche;
f) proporre alla Giunta regionale programmi di informazione da realizzare
attraverso i mezzi di comunicazione scritte ed audiovisive ed eventuali pubblicazioni
di un bollettino periodico di informazione per i consumatori e gli utenti;
g) esprimere parere sul programma annuale
di attività del centro
sportello dei consumatori e degli utenti di cui al successivo articolo 7;
h) predisporre annualmente la graduatoria
dei programmi delle iniziative di sostegno delle Associazioni iscritte all'elenco di cui all'art.
5, ritenute ammissibili dal Comitato stesso;
i) trasmettere al Consiglio regionale, entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente.

2. 2. Il Comitato può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente
legge, della consulenza delle strutture regionali e delle Aziende Sanitarie
Locali e richiedere, a queste ultime, analisi chimiche o chimico-fisiche anche
in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica
degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico
e degli scarichi idrici.

Art. 5

Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. 1. Presso il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio è istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello regionale.

2. 2. L'iscrizione nell'elenco è subordinato al possesso,
da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a
base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori
e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente, con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione
regionale;
d) svolgimento di un'attività continuativa
nei due anni precedenti e relativa relazione;
e) presentazione di un bilancio annuale delle
entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati
e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia
di contabilità delle associazioni
non riconosciute;
f) non avere i suoi rappresentanti legali
subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori
o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma
costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni
attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto
beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese
di produzione o di distribuzione.

4. 4. Il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio della
Regione provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco e al
controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione.

5. 5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

Art. 6

Contributi alle Associazioni

1. 1. La Regione può erogare contributi fino al 50% dell'importo
dei programmi di spesa alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
nell'elenco di cui all'art. 5.

2. 2. Ai fini della concessione dei contributi regionali le associazioni interessate
presentano, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda
corredata dai programmi di iniziative da attuare nell'anno successivo
e dal relativo preventivo di spesa.

3. 3. I contributi sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio,
entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale in base alla graduatoria
predisposta dal Comitato ai sensi della lett. h), comma 1 del precedente art.
4.

4. 4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle
spese effettuate in conformità ai progetti allegati alle domande. La
struttura competente può anticipare, ove necessario e previo parere
favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, fino ad un massimo
del 50% del contributo assegnato.

Art. 7

Sportello dei consumatori e degli utenti

1. 1. La Regione favorisce altresì la creazione di un centro unico ed
eventuali sue sezioni, denominato sportello dei consumatori e degli utenti,
da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.
5, che si associno fra loro. A tal fine può concedere contributi, nei
limiti dello stanziamento di bilancio, anche per le spese correnti e di gestione.

2. 2. Il centro ha i seguenti compiti:
a) informare il consumatore sui meccanismi
economici e sulla possibilità e
modalità di difesa dei propri interessi singoli o collettivi;
b) collaborare con le autorità e i
rappresentanti del mondo economico e della pubblica amministrazione al fine
di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;
c) effettuare altri eventuali interventi a favore dei consumatori e degli
utenti.

3. 3. Il centro, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1
presenta alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno,
il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo.
La Regione, sulla base del parere del Comitato, espresso ai sensi dell'art.
4 comma 1 lett. g), concede entro il 30 aprile il contributo annuo nella misura
del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

4. 4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle
spese sostenute in conformità al programma presentato. La Regione ha
facoltà di anticipare, ove necessario, il contributo assegnato in due
quote semestrali, subordinatamente alla presentazione e approvazione, da parte
del Comitato, del rendiconto delle spese del semestre precedente.

5. 5. Lo Sportello unico e le sue eventuali sezioni dovranno, rispettivamente,
osservare un orario di apertura di tre e di due ore giornaliere dal lunedì al
venerdì. L'indicazione dell'orario deve essere affissa
e ben visibile davanti all'ingresso dove ha sede lo Sportello e la sua
sezione.

Art. 8

Norma finanziaria

1. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in L. 60.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si provvede con le
seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

2. In aumento:
- Cap. 6571 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese
per studi e ricerche finalizzate all'attuazione delle iniziative regionali
di tutela dei consumatori e degli utenti" L. 15.000.000
- Cap. 6572 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese
per il funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
e per le attività da esso promosse" L. 15.000.000
- Cap. 6573 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese
per il funzionamento del centro sportello unico dei consumatori e degli utenti
e per l'attuazione dei programmi delle associazioni regionali dei consumatori
e degli utenti" L. 30.000.000

3. In diminuzione:
- Cap. 7465 "Fondo globale per provvedimenti in corso" (spese
correnti) L. 60.000.000

4. 2. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2001 e seguenti determineranno
l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

Art. 9

Pubblicazione della legge

1. 1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.




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