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Statuto ACP approvato da assemblea soci in data 26 giugno 2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Denominazione, natura e sede.

1) È costituita l’associazione “ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE” - APS“, Associazione di Promozione Sociale con sede in Via San Francesco d’Assisi n°17 – 10122 Torino.

2) Successivi trasferimenti di sede all’interno della città/provincia di Torino potranno essere deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea, senza necessità di modifica del presente Statuto. 3) Gli organi associativi potranno utilizzare nella denominazione dell’associazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (“APS”) e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e subordinatamente all’iscrizione nei rispettivi registri.

Articolo 2. Definizione, attività istituzionale e scopi.

1) Associazione Consumatori Piemonte è un’associazione autonoma senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2) L’Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi del Codice del Consumo, del Decreto Legislativo 117/2015 (Codice del Terzo Settore o CTS) e della legge regionale Piemonte 7/2006.

3) Associazione Consumatori Piemonte si prefigge i seguenti scopi: a) Tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori, degli utenti dei risparmiatori e dei contribuenti; b) Migliorare la qualità della vita degli stessi; c) Promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l’educazione ad un consumo sostenibile e compatibile con l’ambiente. In tale prospettiva si batte per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, per offrire loro migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali.

4) Per conseguire gli scopi associativi, l’Associazione Consumatori Piemonte potrà promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione e di stampa, organizzare incontri e seminari, corsi di formazione per tutti i soggetti interessati alle tematiche consumeriste (enti, associazioni, gruppi di cittadini), realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie, promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello. Potrà diffondere l’educazione al consumo tra le giovani generazioni attraverso iniziative specifiche rivolte al mondo della scuola: corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e iniziative didattiche rivolte agli studenti. Potrà promuovere progetti e iniziative specificamente rivolti alla popolazione adulta ed in modo particolare ai soggetti non più inseriti nel mondo produttivo e agli anziani. Potrà altresì promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o di imprese, al fine di contribuire a migliorare standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni. Potrà assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, attività di vigilanza e di indagine, con i predetti soggetti. Potrà organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie, a tal fine eventualmente organizzando eventi (spettacoli e intrattenimenti), nonché realizzare le operazioni mobiliari ed immobiliari strumentali al perseguimento dei fini sociali e dell’autofinanziamento delle proprie attività. Qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare del Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività associativa non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati.

5) Associazione Consumatori Piemonte ove lo ritenga opportuno per i conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze e intrattenere rapporti con altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Articolo 2 bis.

1) Il presente Statuto è integrato dai regolamenti e dal Codice Etico deliberati dal Consiglio Direttivo. Fino all’approvazione del Codice Etico dell’associazione troverà applicazione il Codice Etico dell’associazione nazionale Movimento Consumatori, di cui Associazione Consumatori Piemonte è associazione federata.

Articolo 3. Organi dell’associazione.

1) Sono organi dell’associazione: a) L’Assemblea dei soci - b) Il Consiglio Direttivo. - c) L’Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge.

TITOLO II - SOCI

Articolo 4. Soci individuali.

1) Sono soci dell’associazione tutti coloro che aderendo al presente statuto facciano richiesta di adesione ad Associazione Consumatori Piemonte, previo versamento della quota associativa. Non sono previsti limiti di durata del rapporto associativo per tutti gli associati che provvedano al versamento della quota associativa per la tipologia scelta.

2) Il Consiglio Direttivo delibera il costo delle quote associative e i servizi offerti dall’associazione.

Articolo 5. Soci collettivi.

1) I soci non individuali (enti, associazioni, fondazioni, CRAL, gruppi di acquisto ecc.) non devono avere fine di lucro e possono aderire solo come sostenitori. Ciascun ente sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi categoria di soci individuali.

Articolo 6. Perdita della qualità di socio.

1) La qualità di socio si perde per recesso, per mancato rinnovo della quota annuale associativa o in seguito a provvedimenti disciplinari, adottati per gravi e giustificati motivi, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e ratificati in via definitiva dall’assemblea.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 7. Assemblea dei soci.

1) L’assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione Consumatori Piemonte. Viene convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo, entro il mese di Luglio di ogni anno, per l’approvazione del bilancio, la determinazione di programmi ed obiettivi da conseguire e per l’elezione del Consiglio Direttivo nonché dell’Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge.

2) Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci. La richiesta deve contenere un preciso ordine del giorno al di fuori del quale non è ammessa votazione.

3) Hanno diritto di partecipazione discussione e voto nelle assemblee dell’Associazione Consumatori Piemonte tutti i soci previsti dall’articolo 4 del presente statuto, che siano iscritti da almeno 60 giorni nel libro soci. È possibile delegare un altro socio ma non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun partecipante.

4) La convocazione avviene a cura del Consiglio Direttivo, tramite pubblicazione integrale sul sito Internet dell’associazione (www.consumatoripiemonte.it) per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni precedenti la data dell’assemblea. Una copia della delibera di convocazione deve essere obbligatoriamente esposta nella sede dell’associazione per un analogo periodo di tempo.

Articolo 8. Il Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio Direttivo è eletto ogni anno dall’Assemblea ordinaria dei soci. È composto da 5 a 21 membri, nel numero che l’assemblea stessa deciderà di determinare.

2) I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al loro interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i responsabili di settore.

3) Tutti i soci indicati dall’articolo 7 comma 3 del presente statuto possono candidarsi per il Consiglio Direttivo, facendo pervenire la propria candidatura al Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla data delle elezioni, sottoscritta da almeno dieci soci.

4) Le cariche sociali sono gratuite e la mera partecipazione alle riunioni del Direttivo non attribuisce diritto ad alcun compenso.

Articolo 9. Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo.

1) È compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dall’assemblea dei soci, nel rispetto degli scopi dell’associazione. In particolare sono di competenza del Consiglio Direttivo: a) Convocare le assemblee dei soci; b) Predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea; c) Espletare ogni atto di amministrazione non espressamente riservato all’Assemblea; d) Delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti per l’espletamento di specifici atti di amministrazione.

Articolo 10. Il Presidente.

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo il suo voto prevale in caso di parità. Articolo 10 bis. Organo di controllo e revisione legale dei conti. 1) Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile ed in particolare agli artt. 30 e 31 CTS, la Assemblea provvederà alla nomina dell’organo di controllo e di revisione dei conti.

2) Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, l’Assemblea, appositamente convocata, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati.

3) Spetta all’assemblea con la deliberazione di nomina la determinazione degli eventuali compensi dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, la scelta se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30, sesto comma, CTS.

4) La composizione, le competenze ed i poteri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 11. Entrate dell’associazione.

1) Le entrate dell’associazione sono costituite da: a) Quote annuali di associazione; b) Contributi volontari di soci o terzi; c) Rendite patrimoniali; d) Contributi e concorsi finanziari di Enti Pubblici e privati; e) Ogni altra entrata derivante dall’esercizio delle attività dell’associazione.

2) L’associazione può richiedere a istituti di credito bancari e/o altri enti mutui, finanziamenti, prestiti di danaro e/o sottoscrizioni di aperture di credito e/o di fido bancario.

Articolo 12. Bilancio o rendiconto finanziario.

1) Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di predisporre annualmente il bilancio o rendiconto finanziario dell’Associazione e il bilancio sociale quando sussistano le condizioni previste agli artt. 13, commi 1 e 2 e 14 CTS e presentarli all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

2) Il bilancio d’esercizio, il rendiconto finanziario e il bilancio sociale sono redatti nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli artt. 13 e 14 CTS.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13. Incompatibilità.

1) Quando un membro del Consiglio Direttivo dichiara l’esistenza di incompatibilità riguardo singole iniziative promosse dall’Associazione Consumatori Piemonte (vi è incompatibilità riguardo singole iniziative qualora un consigliere abbia interesse nella materia discussa, in senso favorevole oppure ostile alle parti coinvolte, a cagione di parentela, amicizia, rapporti professionali o di lavoro) si astiene dalla relativa deliberazione, e rimette ogni decisione al Consiglio Direttivo stesso.

2) La violazione dell’obbligo di astensione comporta l’immediata decadenza dalla carica e dalla qualità di associato.

Articolo 14. Libri sociali.

1) Presso la sede dell’associazione sono conservati i seguenti libri sociali: a) Libro verbali assemblee. b) Libro verbali Consiglio Direttivo. c) Libro soci. d) Libro cassa; e) Il registro dei volontari; f) il libro dei verbali dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, qualora nominati.

2) Tutti i soci, previa richiesta scritta, possono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, dei libri sociali.

Articolo 15. Revisione dello Statuto e dell’atto costitutivo.

1) La revisione e/o le modifiche al presente statuto e all’atto costitutivo dell’associazione devono essere approvate dall’assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti

Articolo 16. Scioglimento dell’associazione.

1) Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’assemblea dei soci. In caso di scioglimento, determinato da qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale, che verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. Qualora l’Associazione sia iscritta al Registro unico nazionale del Terzo Settore, la devoluzione del proprio patrimonio sarà regolata dal CTS.

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